finanziaria di partecipazione servizio e sviluppo

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statuto

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

TITOLO II - Scopi - Oggetto

TITOLO III - Soci cooperatori

TITOLO IV - Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito

TITOLO V - Patrimonio sociale - Azioni

TITOLO VI - Gestione sociale - Bilancio

TITOLO VII - Organi sociali

TITOLO VIII - Clausola compromissoria

TITOLO IX - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

TITOLO X - Scioglimento e liquidazione

TITOLO XI - Disposizioni generali


TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata


ART. 1

È costituita la Società Cooperativa per azioni denominata "Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna Società Cooperativa per azioni", in sigla "Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C. p. A.".
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed agli organismi periferici della stessa, nel cui territorio ha la propria sede.
La Cooperativa inoltre, adotterà un codice di comportamento ai sensi della legge n. 231/01, e pertanto, nella sua attività di impresa, farà riferimento ai principi etici riconosciuti nella funzione sociale stabilita dalla Costituzione.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ravenna.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II
Scopo - Oggetto


ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa si propone lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese dei Soci fornendo loro, in via diretta ed indiretta, servizi nei settori finanziario ed immobiliare e cercando di facilitare ai Soci medesimi l'accesso al credito a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato, nonché quello di contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo in genere ed, in particolare, delle Cooperative associate, anche partecipando al loro capitale, e di favorire la promozione e la costituzione di nuove Cooperative o Società da esse partecipate.
Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i Soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, ulteriori rapporti mutualistici.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.
In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i Soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.
La rappresentanza e la tutela dei Soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei Soci, l'esercizio delle seguenti attività:

  1. in via prevalente e conformemente a quanto stabilito dal Titolo V del D. Lgs. n. 385/93 e dalle relative norme di attuazione, le seguenti attività finanziarie:
    a.1) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ad eccezione dell'attività di credito al consumo;
    a.2) rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie in genere;
    a.3) prestare servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi; trasmissione od esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità; compensazione di debiti e crediti), di consulenza e di assistenza finanziaria, anche nei rapporti con gli Istituti Bancari e gli altri Enti Finanziari;
    a.4) espletare pratiche per l'ottenimento di contributi e facilitazioni da parte dello Stato e di altri Enti;
    a.5) consulenza ed assistenza per il reperimento di fonti di finanziamento, a condizioni agevolate o non, gestione delle pratiche di finanziamento, cura dei rapporti con Istituti di Credito ed Enti Pubblici, attività di mediazione creditizia ai sensi del D.P.R. n. 287/2000 e successive modificazioni;
    a.6) svolgere attività strumentali o connesse alle attività finanziarie precitate (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; gestione di servizi informatici o di elaborazione dati);
    a.7) attuare iniziative idonee a rafforzare i principi di mutuo soccorso e i rapporti di solidarietà economica e sociale fra i Soci;
    a.8) assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma, non al fine di alienazione e quindi escludendo qualsiasi operatività nei confronti del pubblico, in consorzi o società di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie, specie se ad esse aderiscano Cooperative svolgenti attività dirette a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo.
    Le attività indicate ai punti a.1.), a.2.) e a.3.) sono esercitate dalla Cooperativa esclusivamente nei confronti dei propri Soci costituiti in forma di società cooperativa o a loro società controllate, nonché alle proprie società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.
  2. assumere direttamente agenzie o sub agenzie, come pure concedere sub agenzie, di o per conto di compagnie assicuratrici, preferibilmente legate al movimento cooperativo, oppure assumere partecipazioni in società, che svolgano attività di agenzia o sub agenzia assicurativa.
  3. costruire, acquistare, vendere, permutare, locare e gestire beni immobili, nonché acquistare, assumere in affitto, gestire direttamente o indirettamente anche tramite le Cooperative socie, aziende agricole e non.
  4. fornire consulenza ed assistenza tecnica, perizie di stima, anche asseverate, consulenza urbanistica, gestione immobiliare, progettazione architettonica - urbanistica - impiantistica e geo - mineraria.
  5. prestare esclusivamente a favore di Soci e società servizi tecnico amministrativi e di coordinamento.
  6. promuovere compiere direttamente o indirettamente, ricerche, studi e pubblicazioni di carattere storico, sociale ed economico sul Movimento Cooperativo promuovendone l'immagine e la diffusione sul territorio ravennate e nazionale.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di risparmio esclusivamente presso i propri Soci costituiti in forma di società cooperativa conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni.
In ogni caso, la complessiva operatività della Cooperativa è riservata, in via prevalente, ai rapporti con i Soci costituiti in forma di società cooperativa.
La Cooperativa potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

TITOLO III
Soci cooperatori


ART. 6

I Soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
Il numero dei Soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a Soci cooperatori le cooperative iscritte nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, nonché le società da esse controllate o ad esse collegate, che intendano usufruire delle prestazioni erogate dalla Cooperativa o, comunque, partecipare all'attività sociale della medesima.
Non possono essere ammessi a Soci cooperatori le Cooperative o le Società che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, attività in concorrenza con quella esercitata da Federazione, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

  1. indicazione di ragione/denominazione sociale, sede;
  2. indicazione dell'effettiva attività svolta con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
  3. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 100 (cento) ovvero a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  4. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 50 e 51.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo Statuto sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione adottata dall'organo sociale competente contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della persona incaricata di rappresentare la società nei confronti della cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.
In ogni caso, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.
La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata alla società interessata ed annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei Soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e versato il relativo importo nonché l'eventuale sovrapprezzo.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.
In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 8

I Soci cooperatori sono obbligati:

  1. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24;
  2. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  3. ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  4. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando i servizi prestati dalla Cooperativa, in ragione delle proprie esigenze conformemente alle condizioni previste da Regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

È fatto divieto ai Soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici instaurati.

ART. 10

La qualità di Socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il Socio cooperatore che:

Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 50 e 51. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenuto conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici instaurati.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei Soci cooperatori:

  1. che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
  2. che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
  3. che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
  4. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
  5. che, senza giustificato motivo e con gravi inadempienze, violino gli obblighi relativi alla restituzione delle somme mutuate a qualsiasi titolo dalla cooperativa e, nel pagamento dei compensi spettanti alla cooperativa per i servizi prestati;
  6. che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
  7. che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  8. che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

Prima di deliberare l'esclusione del Socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al Socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.
Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai Soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 500 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei Soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.
L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i Soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50 e 51 del presente Statuto.
I Soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I Soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 30.
La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il Socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.
Al Socio cooperatore escluso, la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, delle azioni assegnate, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., sarà corrisposto in più rate entro il termine di tre anni salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

I Soci cooperatori receduti od esclusi dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV
Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito


Capo I - Soci sovventori

ART. 16

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi Soci sovventori, persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Chi intende diventare Socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.
Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei Soci sovventori.
I Soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26; all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Ai Soci cooperatori non possono essere attribuiti i voti in qualità di Socio sovventore
Il Socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del Socio cooperatore. Al Socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del Socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.
Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Capo II - Azionisti di partecipazione cooperativa

ART. 17

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.
I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come Soci della Cooperativa.
Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26; all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei Soci cooperatori.
Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Capo III - Altri soci finanziatori

ART. 18

Possono essere ammessi come Soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 C.C., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

ART. 19

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per i Soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori delle azioni.
Ai Soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 20

Le azioni dei Soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci cooperatori stabilita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci cooperatori.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci cooperatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C
La deliberazione di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori, diversi dai Soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai Soci finanziatori medesimi.
La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire il diritto di recesso dei Soci finanziatori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., qualora sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto sociale, comunque non inferiore a tre anni.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437 - bis e seguenti, C.C.

ART. 21

I Soci finanziatori partecipano alle Assemblee Generali dei Soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i Soci finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale.
L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.
Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Capo IV - Strumenti finanziari non partecipativi

ART. 22

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C.
In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V
Patrimonio sociale - Azioni


ART. 23

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    a).1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai Soci cooperatori;
    a).2. dalle azioni sottoscritte dai Soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;
    a).3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
    a).4. dalle azioni sottoscritte dai Soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo IV;
  2. dal fondo di riserva legale;
  3. dall'eventuale fondo di riserva per l'acquisto e/o il rimborso di azioni proprie;
  4. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
  5. dall'eventuale riserva divisibile;
  6. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
  7. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei Soci sia cooperatori che finanziatori.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i Soci cooperatori. La riserva divisibile di cui alla lettera e) può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai Soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III del TITOLO IV.

ART. 24

Le azioni dei Soci cooperatori sono nominative.
Le azioni devono essere sottoscritte dai Soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il termine di 12 mesi dalla data della sottoscrizione.
Le azioni sottoscritte dai Soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione.
I conferimenti dei Soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo IV, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai Soci cooperatori; azioni sottoscritte dai Soci sovventori; azioni sottoscritte dai Soci finanziatori di cui al Capo III del Titolo IV; azioni di partecipazione cooperativa.
Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, primo comma C.C.

ART. 25

Le azioni sottoscritte dai Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.
Il Socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio cooperatore.
Il provvedimento che nega al Socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 26

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.
Le azioni sottoscritte dai Soci finanziatori, di cui al Capo III del titolo IV, sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri Soci, tuttavia, in caso di trasferimento ai Soci cooperatori, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 2514, lettere b) e c), C.C.).
L'Assemblea Straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C. Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 27

Ai sensi dell'art. 2529 C.C. gli Amministratori possono acquistare e/o rimborsare azioni della Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 quinquies C.C., entro i limiti dei dividendi distribuibili ai Soci cooperatori e del fondo di riserva eventualmente costituito allo scopo risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Il corrispettivo dell'acquisto di azioni proprie non potrà eccedere il valore nominale delle medesime eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 30; l'acquisto potrà riguardare solo azioni interamente liberate; il diritto di voto e quello agli utili relativo alle azioni proprie acquistate resterà sospeso.
Altre condizioni per l'acquisto e/o il rimborso delle azioni della Cooperativa potranno essere stabilite da apposito Regolamento interno, che gli Amministratori stessi avranno la facoltà di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma del presente articolo non potrà eccedere la decima parte del capitale sociale della Cooperativa.

ART. 28

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2.447 bis e seguenti C.C. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 43 ovvero dall'Assemblea Straordinaria ai sensi del successivo art. 35.

TITOLO VI
Gestione sociale - Bilancio


ART. 29

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.
Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.
Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nei casi previsti dall'art. 2.364 C.C.; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

ART. 30

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai Soci cooperatori di un ristorno, ai sensi dell'art. 2.545 - sexies C.C. e del successivo art. 30. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito Regolamento interno.
La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

  1. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
  2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
  3. una quota obbligatoria a rivalutazione gratuita del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  4. un dividendo ai Soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;
  5. un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente Statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di Soci cooperatori;
  6. all'eventuale fondo di riserva per l'acquisto e/o il rimborso di azioni proprie, entro il limite massimo di cui alla precedente lettera d), tenuto conto dei dividendi effettivamente corrisposti ai Soci;
  7. all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 5%;
  8. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

Fatta salva diversa disposizione dell'Assemblea in sede di emissione delle azioni di Socio sovventore, queste sono privilegiate nell'attribuzione dei dividendi, entro il limite massimo di cui alla lettera d), nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci cooperatori stabilita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; la predetta remunerazione delle azioni di Socio sovventore deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci cooperatori. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali nonché ad eccezione di quelli da destinarsi ai sensi della lettera c), e del precedente capoverso.

ART. 31

L'attribuzione del ristorno ai Soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sull'ammontare del fatturato realizzato per l'utilizzo dei servizi della Cooperativa, con una possibile differenziazione di tale percentuale, che tenga conto dei diversi tipi di tali servizi e della loro rispettiva redditività secondo quanto meglio precisato da Regolamento interno.
Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

  1. in forma liquida;
  2. mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
  3. mediante emissione di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

TITOLO VII
Organi sociali


ART. 32

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

  1. l'Assemblea;
  2. Il Consiglio di Amministrazione;
  3. Il Collegio dei Sindaci.
Sezione 1 - Assemblea

ART. 33

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

  1. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
  2. comunicato ai Soci mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.
In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 29. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 34

L'Assemblea Ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
  2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai Soci cooperatori;
  3. provvede alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
  4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;
  5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
  6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2.409 - quater C.C.;
  7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2.409 - bis C.C.;
  8. approva tutti i Regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
  9. delibera, su istanza dell'aspirante Socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
  10. delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo IV del presente Statuto;
  11. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del Socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a Socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art. 16; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;
  12. delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'Assemblea Speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;
  13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi Soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai Soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli Amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 35

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente Statuto, ai sensi dell'art. 2.365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2.505 e 2.505 - bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari di cui al precedente art. 28 nonché sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del Titolo IV.

ART. 36


In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati.
In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti Soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti Amministratori e Sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai Soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito Regolamento interno.
Tuttavia, qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza diretta o per delega di tanti Soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 37

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 38

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.
Ogni Socio cooperatore può avere diritto a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare complessivo della partecipazione sociale sottoscritta e versata, in base al seguente criterio:

Hanno altresì diritto di voto:

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i Soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci, siano essi i legali rappresentanti o mandatari all'uopo designati con delega sottoscritta dal rappresentante legale medesimo
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, dal rappresentante legale di altro Socio, che abbia diritto al voto; ciascun rappresentante delegato non può rappresentare più di cinque Soci.
In materia di rappresentanza in Assemblea valgono le regole di cui all'art. 2.372 C.C., salvi i casi di rappresentanza organica o legale dei Soci.
Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 39

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci.
Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.
All'Assemblea Speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee Generali dei Soci.

ART. 40

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti ad esclusione degli atti che abbiano per oggetto la nomina di Amministratori.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.
I Soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione 2 - Consiglio di Amministrazione

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di Consiglieri, variabile da un minimo di 5 (cinque ) fino ad un massimo di 15 (quindici ), eletti dall'Assemblea.
Gli Amministratori possono essere scelti tra le persone indicate dai Soci cooperatori, tra i Soci finanziatori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non Soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra le persone indicate dai Soci cooperatori.
Ai Soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori.
La deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o Sindaci, purché non superiore ad un terzo degli Amministratori.
In ogni caso gli Amministratori da nominarsi dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza richiesti dalle norme vigenti in materia di società esercenti attività finanziaria. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Essi non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2.390 C.C., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi di Amministrazione di altre imprese o società a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fatta eccezione delle società socie da cui sono indicati.
La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2.381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.
Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le votazioni sono palesi.
Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.
Ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.
Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente Statuto;
  3. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;
  4. compilare i regolamenti interni;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
  6. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
  7. nominare un Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
  8. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  9. conferire incarichi a consulenti, lavoratori autonomi, collaboratori non dipendenti in genere, fissando le condizioni che ne disciplinano i rapporti;
  10. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci, nonché le penali da applicarsi ai soci cooperatori esclusi;
  11. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilando od approvando i progetti di Statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
  12. deliberare l'acquisto e/o rimborso di azioni della Cooperativa entro i limiti di legge e del presente Statuto, nonché alle altre condizioni eventualmente previste da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
  13. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di Ordinaria e Straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale.

Tuttavia, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci le seguenti operazioni:

  1. concessione di finanziamenti di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e con durata superiore ai 18 mesi, precisandosi che pertanto rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, senza limite d'importo, la stipula di polizze di credito commerciali ed in genere la concessione di finanziamenti a breve e/o a brevissimo termine, nonché la concessione di finanziamenti temporanei funzionali alla gestione della tesoreria e della compensazione finanziaria;
  2. rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), che rimangano in essere per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi;
  3. acquisizioni o sottoscrizioni di partecipazioni societarie per investimenti superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
  4. qualsiasi altra operazione che comporti comunque un investimento in attività immobilizzate di importo pari o superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio della Cooperativa, Regolarmente approvato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 35, ferma restando l'applicazione dell'art. 2.436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 44

In caso vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2.386 C.C. scegliendo i nuovi Amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli Amministratori da sostituire.

ART. 45

I Soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 46

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con Speciale Procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

ART. 47

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2.477 C.C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.
Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.
Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 48

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2.409 bis, terzo comma, C.C.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2.429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 49

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2.409 - quinquies, primo comma, C.C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

  1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2.409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII
Clausola compromissoria

ART. 50

Le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i Soci o tra i Soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.
La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.
Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del Pubblico Ministero.
Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 51

Le controversie verranno risolte, secondo il Regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna.
L'arbitrato sarà rituale e il Collegio deciderà secondo diritto.
L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

TITOLO IX
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente


ART. 52

È fatto divieto di:

  1. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

ART. 53

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Al momento dello scioglimento, i Soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV - Capo III; Soci sovventori; Soci cooperatori.

ART. 54

Le clausole di cui agli artt. 52 - 53 primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X
Scioglimento e liquidazione


ART. 55

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XI
Disposizioni generali


ART. 56

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del C.C. le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.